Art. 12

Consapevolezza degli obblighi

In vigore dal 31 mag 2024
Consapevolezza degli obblighi I soggetti obbligati adottano misure per garantire che i loro dipendenti o le persone in posizioni comparabili la cui funzione lo richiede, inclusi i loro agenti e distributori, siano a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2023/1113 e dagli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, nonché della valutazione del rischio per l'intera attività, delle politiche, delle procedure e dei controlli interni in vigore presso il soggetto obbligato, anche in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. Le misure di cui al primo paragrafo comprendono la partecipazione dei dipendenti o di persone in posizioni comparabili, inclusi gli agenti e i distributori, a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Tali programmi di formazione sono adeguati alle loro funzioni o attività, nonché ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato è esposto, e sono debitamente documentati.
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