Art. 10
Valutazione del rischio per l'intera attività
In vigore dal 31 mag 2024
Valutazione del rischio per l'intera attività
1. I soggetti obbligati adottano misure adeguate, proporzionate alla natura della loro attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, nonché i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, tenendo conto almeno:
a)
delle variabili di rischio di cui all'allegato I e dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III;
b)
dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640;
c)
dei risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate dagli Stati membri a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640, nonché di qualsiasi pertinente valutazione del rischio specifica per settore svolta dagli Stati membri;
d)
delle pertinenti informazioni pubblicate da enti di normazione internazionali in materia di AML/CFT o, a livello dell'Unione, delle pertinenti pubblicazioni della Commissione o dell'AMLA;
e)
delle informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo fornite dalle autorità competenti;
f)
delle informazioni sulla clientela.
Prima del lancio di nuovi prodotti, servizi o pratiche commerciali, compreso l'uso di nuovi canali di distribuzione e di tecnologie nuove o in evoluzione, in relazione a prodotti e servizi nuovi o già esistenti o prima dell'avvio della prestazione di servizi o prodotti esistenti a un nuovo segmento di clientela o in un una nuova area geografica, i soggetti obbligati identificano e valutano, in particolare, i connessi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottano misure adeguate per gestire e mitigare tali rischi.
2. La valutazione del rischio per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato a norma del paragrafo 1 è documentata, aggiornata e riesaminata periodicamente, anche quando eventi interni o esterni incidono in modo significativo sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ad attività, prodotti, operazioni, canali di distribuzione, clienti o aree geografiche delle attività del soggetto obbligato. Deve essere messa a disposizione dei supervisori su richiesta.
La valutazione del rischio per l'intera attività deve essere elaborata dall'incaricato della funzione di controllo della conformità e approvata dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché comunicata all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista.
3. Ad eccezione degli enti creditizi, degli enti finanziari, dei fornitori di servizi di crowdfunding e degli intermediari di crowdfunding, il supervisore può decidere che le singole valutazioni del rischio per l'intera attività documentate non sono necessarie, qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.
4. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato a norma del paragrafo 1 e sulle fonti di informazioni supplementari da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l'intera attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1624:oj#art-10