Art. 8
Notifica delle operazioni transfrontaliere e applicazione del diritto nazionale
In vigore dal 31 mag 2024
Notifica delle operazioni transfrontaliere e applicazione del diritto nazionale
1. I soggetti obbligati che desiderano svolgere per la prima volta attività nel territorio di un altro Stato membro notificano ai supervisori del loro Stato membro d’origine le attività che intendono svolgere in tale altro Stato membro. Tale notifica è presentata non appena il soggetto obbligato adotta misure finalizzate allo svolgimento di tali attività e, nel caso degli stabilimenti, almeno entro tre mesi prima dell'inizio delle attività di tali stabilimenti. I soggetti obbligati informano immediatamente i supervisori del loro Stato membro d’origine al momento dell'avvio di dette attività in tale altro Stato membro.
Il primo comma non si applica ai soggetti obbligati sottoposti a procedure di notifica specifiche per l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi a norma di altri atti giuridici dell'Unione o ai casi in cui il soggetto obbligato è sottoposto a specifici obblighi di autorizzazione per operare nel territorio di tale altro Stato membro.
2. Qualsiasi modifica prevista delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 è comunicata dal soggetto obbligato al supervisore dello Stato membro d'origine almeno un mese prima di effettuare la modifica.
3. Qualora il presente regolamento consenta agli Stati membri di adottare norme supplementari applicabili ai soggetti obbligati, questi ultimi si conformano alle norme nazionali dello Stato membro in cui sono stabiliti.
4. Se gestiscono stabilimenti in più Stati membri, i soggetti obbligati provvedono affinché ogni stabilimento applichi le norme dello Stato membro in cui è ubicato.
5. Qualora operino in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti tramite agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture ubicati in tali altri Stati membri in virtù della libera prestazione dei servizi, i soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 applicano le norme degli Stati membri in cui prestano servizi in relazione a tali attività, a meno che non si applichi l', paragrafo 2, di tale direttiva, nel qual caso applicano le norme dello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale.
6. Se sono tenuti a nominare un punto di contatto centrale a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati provvedono affinché il punto di contatto centrale sia in grado di garantire il rispetto del diritto applicabile per conto del soggetto obbligato.
Storico versioni
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