Art. 6

Esenzioni per talune attività finanziarie

In vigore dal 31 mag 2024
Esenzioni per talune attività finanziarie 1.   Fatta eccezione per le persone che esercitano un'attività di rimessa di denaro quale definita all', punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali persone soddisfino tutti i criteri seguenti: a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti; b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni; c) l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone; d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone; e) l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui all', punto 3), lettere da a) a d) o lettera g) del presente regolamento; f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri prescrivono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che è sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o tramite operazioni collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non supera 1 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo della persona fisica o giuridica in questione. 5.   Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.
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