Art. 3

Soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Soggetti obbligati Ai fini del presente regolamento sono considerati soggetti obbligati i soggetti seguenti: 1) enti creditizi; 2) enti finanziari; 3) le persone fisiche o giuridiche seguenti quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica, compresi liberi professionisti legali come gli avvocati, che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale; b) notai, avvocati e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, comprese le cripto-attività; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di cripto-attività; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, l'istituzione la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili; c) prestatori di servizi relativi a società o trust; d) agenti immobiliari e altri professionisti del settore immobiliare, nella misura in cui agiscono in qualità di intermediari nelle transazioni immobiliari, anche in relazione alla locazione di un bene immobile, per le operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal mezzo di pagamento; e) persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, pietre e metalli preziosi; f) persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, beni di valore elevato; g) prestatori di servizi di gioco d'azzardo; h) fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding; i) persone che commerciano beni culturali o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; j) persone che conservano o commerciano beni culturali e beni di valore elevato o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, quando tale attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari almeno a 10 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; k) intermediari del credito di crediti ipotecari e al consumo diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, ad eccezione degli intermediari del credito che svolgono attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito; l) operatori che prestano servizi di migrazione degli investimenti autorizzati a rappresentare cittadini di paesi terzi, o a offrire loro servizi di intermediazione, che intendono ottenere diritti di soggiorno in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, inclusi i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività per il bene pubblico e i contributi al bilancio statale; m) società di partecipazione mista non finanziaria; n) agenti calcistici; o) società calcistiche professionistiche per le seguenti operazioni: i) operazioni con un investitore; ii) operazioni con uno sponsor; iii) operazioni con agenti calcistici o altri intermediari; iv) operazioni ai fini del trasferimento di un calciatore.
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