Art. 4

Esenzioni per taluni prestatori di servizi di gioco d'azzardo

In vigore dal 31 mag 2024
Esenzioni per taluni prestatori di servizi di gioco d'azzardo 1.   Gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo dagli obblighi di cui al presente regolamento sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi. L'esenzione di cui al primo comma non si applica: a) alle case da gioco; b) ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo la cui attività principale consiste nel fornire servizi di gioco d'azzardo online o servizi connessi con le scommesse sportive diversi: i) dai servizi di gioco d'azzardo online gestiti dallo Stato attraverso un'autorità pubblica ovvero un'impresa o un organismo controllati dallo Stato; ii) dai servizi di gioco d'azzardo online le cui organizzazione, gestione e amministrazione sono disciplinate dallo Stato. 2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri effettuano una valutazione del rischio dei servizi di gioco d'azzardo valutando: a) le minacce e le vulnerabilità che i servizi di gioco d'azzardo presentano in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i relativi fattori di mitigazione; b) i rischi connessi all'entità delle operazioni e ai metodi di pagamento utilizzati; c) l'area geografica in cui sono gestiti i servizi di gioco d'azzardo, comprese la dimensione transfrontaliera e l'accessibilità da altri Stati membri o da paesi terzi. Nell'effettuare le valutazioni del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. 3.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure adeguate atte a evitare abusi delle esenzioni concesse a norma del presente articolo.
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