Art. 13

Integrità dei dipendenti

In vigore dal 31 mag 2024
Integrità dei dipendenti 1.   Qualsiasi dipendente, o persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, che partecipa direttamente ai compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore è sottoposto a una valutazione commisurata ai rischi associati ai compiti svolti e il cui contenuto è approvato dall'incaricato della funzione di controllo della conformità in relazione a: a) capacità, conoscenze e competenze individuali per svolgere le proprie funzioni in maniera efficace; b) onorabilità, onestà e integrità. La valutazione di cui al primo comma è eseguita prima dello svolgimento delle attività da parte del dipendente o della persona in posizione comparabile, inclusi gli agenti e i distributori, ed è ripetuta periodicamente. L'intensità delle valutazioni successive è determinata sulla base dei compiti affidati alla persona e dei rischi associati alla funzione che svolge. 2.   I dipendenti, o le persone in posizioni comparabili, inclusi gli agenti e i distributori, cui sono affidati compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore, informano l'incaricato della funzione di controllo della conformità in merito a qualsiasi stretto rapporto privato o professionale instaurato con i clienti o potenziali clienti del soggetto obbligato e non possono svolgere compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tali clienti. 3.   I soggetti obbligati dispongono di procedure per prevenire e gestire conflitti di interessi che possono incidere sullo svolgimento dei compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore. 4.   Il presente articolo non si applica, se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica.
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Integrità dei dipendenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo