Art. 37

Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2024
Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività 1.   In deroga all', per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano la prestazione di servizi per le cripto-attività con un soggetto rispondente non stabilito nell'Unione e che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', quando avviano un rapporto d'affari, è necessario che: a) determinino se il soggetto rispondente è autorizzato o registrato; b) raccolgano informazioni sufficienti sul soggetto rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione; c) valutino i controlli in materia di AML/CFT applicati dal soggetto rispondente; d) ottengano l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare il rapporto di corrispondenza; e) documentino le responsabilità rispettive di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza; f) per quanto riguarda i conti di passaggio di cripto-attività, si assicurino che il soggetto rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica su tali clienti e che sia in grado di fornire al soggetto corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica AML/CFT documentano e registrano la loro decisione. Periodicamente, o qualora emergano nuovi rischi in relazione al soggetto rispondente, i prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, al fine di determinare, in funzione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati al soggetto rispondente. 3.   Entro il 10 luglio 2027 l'AMLA emana orientamenti per specificare i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto per condurre la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di mitigazione del rischio di cui al paragrafo 2, inclusa l'azione minima che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono intraprendere quando individuano un soggetto rispondente che non è registrato o autorizzato.
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Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività (Art. 37 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo