Art. 35

Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione

In vigore dal 31 mag 2024
Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione Ai fini degli , la Commissione può scegliere tra le contromisure seguenti: a) contromisure che i soggetti obbligati devono applicare alle persone e ai soggetti giuridici aventi legami con paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, con altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti: i) l'applicazione di elementi supplementari della procedura rafforzata di adeguata verifica; ii) l'introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie; iii) la limitazione dei rapporti d'affari o delle operazioni con persone fisiche o soggetti giuridici di tali paesi terzi; b) contromisure che gli Stati membri devono applicare per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio e, se del caso, altri paesi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, comprendenti: i) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT; ii) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese terzo che non dispone di adeguati regimi in materia di AML/CFT; iii) prescrivere una maggiore supervisione o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni di soggetti obbligati aventi sede nel paese terzo in questione; iv) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni ubicate nel paese terzo in questione; v) prescrivere che gli enti creditizi e gli enti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino rapporti di corrispondenza con enti rispondenti nel paese terzo interessato.
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