Art. 34

Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica

In vigore dal 31 mag 2024
Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica 1.   Nei casi di cui agli e da 36 a 46 nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti obbligati a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. 2.   I soggetti obbligati esaminano l'origine e la destinazione dei fondi impiegati e la finalità di tutte le operazioni che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a) l'operazione è natura complessa; b) l'operazione è di importo insolitamente elevato; c) l'operazione è condotta secondo uno schema anomalo; d) l'operazione non ha un chiaro scopo economico o legittimo. 3.   Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti da un rapporto d'affari o da un'operazione occasionale, i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori di alto rischio potenziale di cui all'allegato III e degli orientamenti adottati dall'AMLA a norma dell', nonché di qualsiasi altro indicatore di alto rischio, quali notifiche effettuate dalla FIU e risultati della valutazione del rischio per l'intera attività di cui all'. 4.   Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, nelle situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica, proporzionate ai rischi più elevati individuati che possono comprendere le misure seguenti: a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sui titolari effettivi; b) ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari; c) ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e dei titolari effettivi; d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite e sulla loro coerenza con il rapporto d'affari; e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari; f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame; g) prescrivere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nel presente regolamento. 5.   Quando un rapporto d'affari individuato come ad alto rischio comporta la gestione di beni con un valore di almeno 5 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera, attraverso servizi su misura per un cliente che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50 000 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale o estera in attività finanziarie, investibili o immobiliari, o una loro combinazione, ad esclusione della sua residenza privata, gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi relativi a società o trust applicano le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica, in aggiunta a qualsiasi misura rafforzata di adeguata verifica applicata a norma del paragrafo 4: a) misure e procedure specifiche comprese misure per mitigare i rischi associati ai servizi e ai prodotti su misura offerti al cliente in questione; b) ottenimento di informazioni supplementari sull'origine dei fondi del cliente in questione; c) prevenzione e gestione dei conflitti di interessi tra il cliente e gli alti dirigenti o i dipendenti del soggetto obbligato che svolgono compiti connessi alla conformità del soggetto obbligato in relazione a tale cliente. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti in merito alle misure che gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi relativi a società e trust devono adottare per stabilire se un cliente detiene complessivamente beni con un valore di almeno 50 000 000 EUR, o del controvalore in moneta nazionale o estera in attività finanziarie, investibili o immobiliari e le modalità per determinare tale valore. 6.   Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, gli Stati membri, qualora a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640, anche in esito alle valutazioni del rischio specifiche per settore effettuate dagli Stati membri, individuino situazioni ad alto rischio, possono imporre ai soggetti obbligati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica e, se del caso, specificare tali misure. Entro un mese dall'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione e all'AMLA le proprie decisioni che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica ai soggetti obbligati stabiliti nel loro territorio, corredati di una giustificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla base di tale decisione. Qualora i rischi individuati dagli Stati membri a norma del primo comma provengano probabilmente dall'esterno dell'Unione e possano incidere sul sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, valuta l'opportunità di aggiornare gli orientamenti adottati a norma dell'. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento qualora individui ulteriori situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interessano l'Unione nel suo insieme e misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare in tali situazioni, tenuto conto delle notifiche degli Stati membri a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. 8.   Le misure rafforzate di adeguata verifica non sono invocate automaticamente riguardo a succursali o filiazioni di soggetti obbligati stabiliti nell'Unione che siano ubicate in paesi terzi di cui agli , qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo a norma dell'.
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