Art. 29
Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
1. La Commissione identifica i paesi terzi che presentano carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT e li designa come «paesi terzi ad alto rischio».
2. Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento qualora:
a)
siano state individuate carenze strategiche significative nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;
b)
siano state individuate carenze strategiche significative nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione;
c)
le carenze strategiche significative individuate alle lettere a) e b) siano di natura persistente e non siano state adottate né siano in corso di adozione misure per mitigarle.
Tali atti delegati sono adottati entro 20 giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a), b) o c) del primo comma.
3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli inviti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica e misure supplementari di mitigazione («contromisure») da parte delle organizzazioni e degli enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.
4. Qualora un paese terzo sia individuato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, i soggetti obbligati applicano le misure rafforzate di adeguata verifica elencate all', paragrafo 4, in relazione ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche di tale paese terzo.
5. L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua tra le contromisure elencate all' le contromisure specifiche per mitigare i rischi specifici derivanti ciascun paese terzo ad alto rischio.
6. Qualora individui un rischio specifico di riciclaggio o finanziamento del terrorismo rappresentato da un paese terzo che la Commissione ha identificato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e che non è affrontato dalle contromisure di cui al paragrafo 5, uno Stato membro può imporre ai soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio di applicare contromisure supplementari specifiche per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo. Il rischio individuato e le rispettive contromisure sono notificati alla Commissione entro cinque giorni dall'applicazione delle contromisure.
7. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le contromisure specifiche individuate a norma del paragrafo 5 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.
Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 6, la Commissione valuta le informazioni ricevute per stabilire se tali rischi specifici per paese interessino l'integrità del mercato interno dell'Unione. Se del caso, la Commissione riesamina gli atti delegati di cui al paragrafo 2 aggiungendo le contromisure necessarie per mitigare tali rischi supplementari. Se ritiene che le misure supplementari specifiche applicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 6 non siano necessarie per mitigare i rischi specifici derivanti da tale paese terzo, la Commissione ha facoltà di decidere, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro ponga fine alla contromisura supplementare specifica.
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