Art. 28

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela

In vigore dal 31 mag 2024
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela 1.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano: a) gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell' e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli , dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio; b) il tipo di misure semplificate di adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell', paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640; c) i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all', paragrafo 7. d) le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell', paragrafi 6 e 7; e) l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all', paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica. 2.   Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti: a) il livello di rischio connesso al servizio prestato; b) i rischi associati alle categorie di clienti; c) la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione; d) i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale. 3.   L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici. 4.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo