Art. 19

Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 31 mag 2024
Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela 1.   I soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti: a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate, o a un valore inferiore stabilito a norma del paragrafo 9; c) quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o, per i soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere a), b) o c), al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione; d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente; f) qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente. 2.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguata misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all', punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività: a) applicano misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate; b) applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è inferiore a 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i soggetti obbligati applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale in contanti il cui valore è pari ad almeno 3 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. Il primo comma del presente paragrafo non si applica se gli Stati membri dispongono, a norma dell', paragrafi 2 e 3, di un limite per i pagamenti in contanti di importo elevato pari o inferiore a 3 000 EUR, o l’equivalente in valuta nazionale, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), di detto articolo. 5.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 6.   Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone: a) nel caso dei soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all’, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni; b) nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione; c) nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione; d) in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante; e) in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding. 7.   I supervisori possono, direttamente o in cooperazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare i soggetti obbligati dall'applicare, integralmente o parzialmente, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), in relazione alla moneta elettronica sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura del prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di mitigazione dei rischi: a) lo strumento di pagamento non può essere ricaricato e l'importo memorizzato elettronicamente non supera 150 EUR o il controvalore in moneta nazionale; b) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi forniti dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi; c) lo strumento di pagamento non è collegato a un conto di pagamento e non consente lo scambio degli importi memorizzati con contanti o cripto-attività; d) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. 8.   I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici. 9.   Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano: a) i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b); b) i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali; c) i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari; d) i criteri per individuare le operazioni collegate. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. 10.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela (Art. 19 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo