Art. 21

Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 31 mag 2024
Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela 1.   Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall', paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'. La cessazione di un rapporto d'affari a norma del primo comma del presente paragrafo non vieta di ricevere i fondi definiti all', punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dovuti al soggetto obbligato. Se il soggetto obbligato ha il dovere di proteggere i beni del proprio cliente, la cessazione del rapporto d'affari non si intende come un obbligo di cessione dei beni del cliente. Nel caso dei contratti di assicurazione sulla vita, i soggetti obbligati, se necessario come misura alternativa alla cessazione del rapporto d'affari, si astengono dall'effettuare operazioni per il cliente, compresi i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano rispettate le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'', paragrafo 1. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Il primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati: a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo; b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. 3.   Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela è riesaminata a norma dell'. L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1. 4.   Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti congiunti con l'Autorità bancaria europea in merito alle misure che possono essere adottate dagli enti creditizi e finanziari per garantire il rispetto delle norme in materia di AML/CFT nell'attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/92/UE, anche in relazione ai rapporti d'affari maggiormente interessati dalle pratiche di eliminazione dei rischi.
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Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo