Art. 19 · Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela

Art. 19

Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 31 mag 2024
Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela 1.   I soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti: a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate, o a un valore inferiore stabilito a norma del paragrafo 9; c) quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o, per i soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere a), b) o c), al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione; d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente; f) qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente. 2.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguata misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all', punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività: a) applicano misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate; b) applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è inferiore a 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i soggetti obbligati applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale in contanti il cui valore è pari ad almeno 3 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. Il primo comma del presente paragrafo non si applica se gli Stati membri dispongono, a norma dell', paragrafi 2 e 3, di un limite per i pagamenti in contanti di importo elevato pari o inferiore a 3 000 EUR, o l’equivalente in valuta nazionale, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), di detto articolo. 5.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 6.   Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone: a) nel caso dei soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all’, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni; b) nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione; c) nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione; d) in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante; e) in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding. 7.   I supervisori possono, direttamente o in cooperazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare i soggetti obbligati dall'applicare, integralmente o parzialmente, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), in relazione alla moneta elettronica sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura del prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di mitigazione dei rischi: a) lo strumento di pagamento non può essere ricaricato e l'importo memorizzato elettronicamente non supera 150 EUR o il controvalore in moneta nazionale; b) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi forniti dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi; c) lo strumento di pagamento non è collegato a un conto di pagamento e non consente lo scambio degli importi memorizzati con contanti o cripto-attività; d) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. 8.   I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici. 9.   Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano: a) i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b); b) i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali; c) i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari; d) i criteri per individuare le operazioni collegate. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. 10.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
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