Art. 27

Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite

In vigore dal 31 mag 2024
Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite 1.   Nei confronti di clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite o controllati da persone fisiche o giuridiche o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o in cui le persone fisiche o giuridiche o entità oggetto delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà una partecipazione di maggioranza, individualmente o collettivamente, i soggetti obbligati conservano le registrazioni: a) dei fondi o degli altri beni che gestiscono per il cliente nel momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche; b) delle operazioni tentate dal cliente; c) delle operazioni effettuate per conto del cliente. 2.   I soggetti obbligati applicano il presente articolo tra il momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche e il momento dell'applicazione delle pertinenti sanzioni finanziarie mirate nell'Unione.
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