Art. 27
Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
In vigore dal 31 mag 2024
Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
1. Nei confronti di clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite o controllati da persone fisiche o giuridiche o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o in cui le persone fisiche o giuridiche o entità oggetto delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà una partecipazione di maggioranza, individualmente o collettivamente, i soggetti obbligati conservano le registrazioni:
a)
dei fondi o degli altri beni che gestiscono per il cliente nel momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche;
b)
delle operazioni tentate dal cliente;
c)
delle operazioni effettuate per conto del cliente.
2. I soggetti obbligati applicano il presente articolo tra il momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche e il momento dell'applicazione delle pertinenti sanzioni finanziarie mirate nell'Unione.
Storico versioni
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