Art. 38.tit_1

Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi

In vigore dal 31 mag 2024
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-38.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi (Art. 38.tit_1 Regolamento (UE) 2024/1624) — Testo vigente | Portale Normativo