Questo termine è definito da 32 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
Fonte: reg-2014-04-16-596 — art. 3 →to di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n
Fonte: reg-2016-05-18-867 — art. 1 →l’ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)
Fonte: reg-2023-10-17-2830 — art. 3 →a) ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →un ente come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4)
Fonte: dec-2010-09-16-14 — art. 2 →un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n
Fonte: dec-2016-04-28-10 — art. 1 →un ente creditizio ai sensi dell'appendice 2 (glossario) dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14
Fonte: dec-2014-07-29-34 — art. 1 →un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n
Fonte: dec-2015-02-04-4 — art. 2 →to del termine ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n
Fonte: dec-2020-02-03-187 — art. 2 →un «ente creditizio» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n
Fonte: reg-2021-01-22-379 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)
Fonte: dec-2021-04-14-625 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dec-2023-07-31-1602 — art. 2 →un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2014-04-16-49 — art. 2 →un ente come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013. 28) «società di gestione degli OICVM»: società di gestione come definita al’articolo 2, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), 29) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti rigu
Fonte: dir-2014-05-15-65 — art. 4 →ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2017-06-14-1129 — art. 2 →un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n
Fonte: reg-2021-01-22-378 — art. 2 →un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n
Fonte: dec-2019-07-23-23 — art. 1 →un'impresa quale definita all'articolo 1, punto 1, lettera a) della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (13)
Fonte: dir-2004-12-15-109 — art. 2 →un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva n. 2013/36/UE
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
Fonte: dir-2014-07-23-92 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2019-11-27-2034 — art. 3 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2019-11-27-2162 — art. 3 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2021-11-24-2167 — art. 3 →un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2013-10-15-1024 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
Fonte: reg-2014-05-15-600 — art. 2 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2019-11-27-2033 — art. 4 →ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
Fonte: reg-2022-05-30-858 — art. 2 →ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32)
Fonte: reg-2022-12-14-2554 — art. 3 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE
Fonte: reg-2023-05-31-1114 — art. 3 →a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8) nei termini della sua attuazione nell’ordinamento nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente
Fonte: dec-2010-11-25-23 — art. 1 →un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2014-02-04-17 — art. 4 →