Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 set 2010
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1. per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro. 2. per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001. 3. per «ricircolo» si intende l’azione intrapresa dai soggetti che operano con il contante, di rimessa in circolo, direttamente o indirettamente, delle banconote in euro che essi hanno ricevuto dal pubblico come pagamento, o come deposito presso un conto bancario, o da un altro soggetto che opera con il contante. 4. per «apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o un dispositivo riservato al personale, come definiti nell’allegato I. 5. per «tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote» si intende un’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che può essere distinta da altre apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote, come descritto nell’allegato I. 6. per «procedure comuni per i test» si intendono le procedure per i test, come specificato dalla BCE, che le BCN utilizzano per effettuare i test sui tipi di apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote. 7. per «personale addestrato» si intendono i dipendenti dei soggetti che operano con il contante che hanno: a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e la capacità di controllarle; e b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell’allegato IIIb e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri. 8. per «banconote in euro contraffatte» si intendono le banconote come definite all’, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1338/2001. 9. per «cassa prelievo contanti» si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario, come un distributore automatico di contante (ATM). Sono anche considerati casse prelievo contanti i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti. 10. per «autorità nazionali competenti» si intendono le autorità come definite all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001. 11. per «banconote in euro non idonee alla circolazione» si intendono le banconote in euro che sono ritenute non idonee al ricircolo in seguito al controllo di idoneità di cui all’. 12. per «ente creditizio» si intende un ente come definito dall’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4).
Storico versioni

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