Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2010
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; b) per «aggregato del passivo» si intende l’ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato I della presente decisione; c) per «attivi accantonabili» si intende l’ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell’aggregato del passivo, all’interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato II della presente decisione; d) per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dall’applicazione dell’ della decisione BCE/2010/29; e) per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall’applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell’esercizio finanziario pertinente; f) per «ente creditizio» si intende a) un ente creditizio ai sensi dell’ e dell’, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8) nei termini della sua attuazione nell’ordinamento nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente; g) per «SpA» si intende lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all’allegato VIII dell’Indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (9); h) per «tasso di riferimento» si intende l’ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del capitolo 3.1.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (10). Quando si effettui più di un’operazione di rifinanziamento principale per il regolamento nello stesso giorno, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo; i) per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l’euro; j) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante; k) per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante; l) per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all’interno e all’esterno del Sistema europeo di banche centrali, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell’Europa centrale; m) per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell’ della decisione BCE/2003/4; n) per «schema di emissione» si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate; o) per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l’ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo; p) per «cancellazione» si intende l’eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:66(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo