Art. 4

Adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema

In vigore dal 25 nov 2010
Adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema 1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato conformemente alla seguente formula: C = (K – A) × S dove: C è l’importo compensativo, K è l’importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto all’ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento, l’ammontare delle banconote in circolazione denominate nell’unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l’euro, A è l’ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento, S è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante: Esercizio finanziario Coefficiente Anno di sostituzione del contante 1 Anno di sostituzione del contante più un anno 0,8606735 Anno di sostituzione del contante più due anni 0,7013472 Anno di sostituzione del contante più tre anni 0,5334835 Anno di sostituzione del contante più quattro anni 0,3598237 Anno di sostituzione del contante più cinque anni 0,1817225 2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero. 3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l’euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto. 4.   Quando una BCN aderisce all’Eurosistema, il relativo importo compensativo è distribuito alle altre BCN proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute dalle stesse nello schema di capitale sottoscritto, con il segno (+/–) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le altre BCN. 5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati in conti separati interni all’Eurosistema nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante e con la stessa data di valuta per ciascun anno successivo del periodo di adattamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate. 6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di accadimenti specifici relativi alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come previsto nell’allegato III della presente decisione, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adattati conformemente alle disposizioni previste in tale allegato. 7.   Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema disposti nel presente articolo cessano di avere applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all’anno di sostituzione del contante pertinente.
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Adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema (Art. 4 Decisione (UE) 2010/23) — Testo vigente | Portale Normativo