Art. 2
Saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione
In vigore dal 25 nov 2010
Saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione
1. I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data di valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
Laddove uno Stato membro adotti l’euro, il calcolo dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante.
I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di capitale sottoscritto adattato, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’ della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.
3. La remunerazione di cui al paragrafo 2 è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET2.
Storico versioni
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