Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«obbligazione garantita»: titolo di debito emesso da un ente creditizio conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono i requisiti obbligatori della presente direttiva e garantito da attività di copertura sulle quali gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati;
2)
«programma di obbligazioni garantite»: caratteristiche strutturali di un’emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all’autorizzazione concessa all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
3)
«aggregato di copertura»: un insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite che sono segregate dalle altre attività possedute dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
4)
«attività di copertura»: attività comprese in un aggregato di copertura;
5)
«attività utilizzate come garanzia reale»: attività materiali o attività sotto forma di esposizioni che garantiscono gli aggregati di copertura;
6)
«segregazione»: azioni eseguite da un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite che consistono nell’individuare gli aggregati di copertura e nell’escluderli legalmente dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite e dalle controparti di contratti derivati;
7)
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
8)
«istituto di credito ipotecario specializzato»: ente creditizio, che finanzia prestiti esclusivamente o prevalentemente tramite l’emissione di obbligazioni garantite, il quale ai sensi di legge può esercitare unicamente attività di concessione di mutui ipotecari e di prestiti al settore pubblico e che non è autorizzato a raccogliere depositi, ma che raccoglie altri fondi rimborsabili presso il pubblico;
9)
«accelerazione automatica»: la situazione in cui l’obbligazione garantita diventa in automatico immediatamente dovuta ed esigibile in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente e per la quale gli investitori in obbligazioni garantite hanno un credito esecutivo per il rimborso prima della data di scadenza originaria;
10)
«valore di mercato»: per i beni immobili, il valore di mercato quale definito all’, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013;
11)
«valore del credito ipotecario»: per i beni immobili, il valore del credito ipotecario quale definito all’, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013;
12)
«attività primarie»: attività di copertura dominanti che determinano la natura dell’aggregato di copertura;
13)
«attività sostitutive»: attività di copertura che contribuiscono ai requisiti di copertura, diverse dalle attività primarie;
14)
«eccesso di garanzia»: la totalità del livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all’;
15)
«obblighi di compensazione»: norme che prevedono che i flussi di cassa tra le attività e le passività in scadenza si compensino, assicurando nei termini e condizioni contrattuali che i pagamenti da parte dei debitori e delle controparti di contratti derivati diventino esigibili prima che i pagamenti siano effettuati agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati e che gli importi ricevuti siano almeno di pari valore rispetto ai pagamenti effettuati a favore degli investitori in obbligazioni garantite e delle controparti di contratti derivati, e che gli importi ricevuti dai debitori e dalle controparti di contratti derivati siano inclusi nell’aggregato di copertura a norma dell’, paragrafo 3, fino a quando i pagamenti agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati diventino esigibili;
16)
«deflusso netto di liquidità»: tutti i deflussi per pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti del capitale e degli interessi e i pagamenti nel quadro di contratti derivati del programma di obbligazioni garantite, al netto di tutti gli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i crediti connessi alle attività di copertura;
17)
«struttura delle scadenze estensibile»: meccanismo che prevede la possibilità di estendere la scadenza prevista delle obbligazioni garantite per un periodo di tempo predefinito e nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione;
18)
«vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite»: la vigilanza dei programmi di obbligazioni garantite volta ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili all’emissione di obbligazioni garantite, e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia;
19)
«amministratore speciale»: la persona o l’entità designata a gestire il programma di obbligazioni garantite in caso di insolvenza di un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma, o qualora tale ente creditizio sia stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o, in circostanze eccezionali, qualora l’autorità competente stabilisca che il corretto funzionamento di tale ente creditizio sia gravemente a rischio;
20)
«risoluzione»: la risoluzione quale definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/59/UE;
21)
«gruppo»: un gruppo quale definito all’, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;
22)
«impresa pubblica»: un’impresa pubblica quale definita all’, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione.
Storico versioni
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