Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 mag 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1) per «Stato membro dichiarante» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro; gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del presente regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità del loro diritto nazionale; ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (6); 2) il termine «residente» ha il significato di cui all', punto 4 del regolamento (CE) n. 2533/98; 3) il termine «unità istituzionale» ha il medesimo significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); 4) per «filiale estera» si intende un'unità istituzionale che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'entità giuridica e che è residente in un paese diverso da quello in cui l'entità giuridica è registrata in conformità del concetto di «filiale unica» di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio; 5) per «entità giuridica» si intende un'entità che, ai sensi del diritto nazionale a cui è sottoposta, può acquisire diritti ed obblighi giuridici; 6) per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 (8) assegnato a una entità giuridica; 7) per «identificativo nazionale» si intende un codice identificativo comunemente utilizzato che consente l'identificazione univoca di una controparte all'interno del suo paese di residenza; 8) per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera che sia residente nello Stato membro dichiarante e che sia sottoposta agli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi del presente regolamento; 9) per «operatore monitorato» si intende un'unità istituzionale la cui attività come creditore o gestore (servicer) è segnalata dal soggetto dichiarante. L'operatore monitorato è: a) l'unità istituzionale residente nello stesso paese del soggetto dichiarante di cui fa parte; o b) una filiale estera del soggetto dichiarante, residente in uno Stato membro dichiarante, o c) una filiale estera del soggetto dichiarante, non residente in uno Stato membro dichiarante; 10) per «controparte» si intende un'unità istituzionale che è parte di uno strumento o è associata a una parte di uno strumento; 11) per «creditore» si intende la controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione; 12) per «debitore» si intende la controparte che ha l'obbligo incondizionato di effettuare i rimborsi derivanti dallo strumento; 13) per «fornitore della protezione» si intende la controparte che offre una protezione contro un evento negativo del credito contrattualmente previsto, e che sopporta il rischio di credito di un evento negativo del credito; 14) per «gestore» (servicer) si intende la controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento; 15) per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono la/le banca/banche centrale/i nazionale/i degli Stati membri dell'Unione europea; 16) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui il soggetto dichiarante è residente; 17) per «centrale dei rischi» (CR) si intende un registro dei crediti gestito da una BCN che riceve segnalazioni da prestatori nel settore finanziario e fornisce loro assistenza con la trasmissione di informazioni sul credito e sul rischio di credito; 18) il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 19) il termine «ente» ha il medesimo significato di cui all', paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013; 20) il termine «attività» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 7.15 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013; 21) per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte non esegua dei pagamenti a cui è vincolata contrattualmente; 22) per «contratto» si intende un accordo giuridicamente vincolante tra due o più parti ai sensi del quale sono creati uno o più strumenti; 23) per «strumento» si intende qualsiasi elemento specificato nell'attributo dei dati «tipologia dello strumento» definito nell'allegato IV; 24) per «protezione» si intende un'assicurazione o copertura contro un evento di credito negativo, per mezzo di una voce elencata nell'attributo dei dati «tipo di protezione» definito all'allegato IV; 25) per «importo degli impegni» si intende la somma degli attributi dei dati «importo nominale in essere» e «importo fuori bilancio» definiti all'allegato IV; 26) con l'espressione «su base individuale» si intende il riferimento ad una singola unità istituzionale, comprese le unità istituzionali che fanno parte di un'entità giuridica.
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