Art. 2
Fasi di attuazione e prima segnalazione
In vigore dal 18 mag 2016
Fasi di attuazione e prima segnalazione
1. L'insieme, condiviso e pluriuso, dei dati analitici sul credito ai sensi del presente regolamento è istituito per fasi. La prima fase inizia il 1o settembre 2018. La prima trasmissione mensile e trimestrale di questa fase e ai sensi del presente regolamento inizia con i dati per il 30 settembre 2018.
2. Al fine di garantire una identificazione appropriata delle controparti, le BCN trasmettono alla BCE un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1 dell'allegato I, sei mesi prima della prima trasmissione di cui al paragrafo 1.
3. Al fine di consentire i necessari preparativi dal punto di vista organizzativo e tecnico per la trasmissione dei dati di riferimento della controparte indicati nel paragrafo 2, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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