Art. 4
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi di segnalazione statistica
1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell' per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell':
a)
se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento:
i)
dà luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato, o
ii)
è una attività dell'operatore monitorato, o
iii)
è rilevato ai sensi dei principi contabili applicabili utilizzati dall'entità giuridica dell'operatore monitorato e ha dato luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato nel passato; o
iv)
è gestito da un operatore monitorato residente in uno Stato membro dichiarante; e
i.
è stato concesso ad altre unità istituzionali della stessa entità giuridica di cui l'operatore monitorato fa parte, o
ii.
è detenuto da una entità giuridica che non è un ente creditizio residente in uno Stato membro dichiarante diverso dall'operatore monitorato; e
b)
se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all', punto 5.
2. Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.
Storico versioni
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