Art. 4

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi di segnalazione statistica 1.   I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell' per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell': a) se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento: i) dà luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato, o ii) è una attività dell'operatore monitorato, o iii) è rilevato ai sensi dei principi contabili applicabili utilizzati dall'entità giuridica dell'operatore monitorato e ha dato luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato nel passato; o iv) è gestito da un operatore monitorato residente in uno Stato membro dichiarante; e i. è stato concesso ad altre unità istituzionali della stessa entità giuridica di cui l'operatore monitorato fa parte, o ii. è detenuto da una entità giuridica che non è un ente creditizio residente in uno Stato membro dichiarante diverso dall'operatore monitorato; e b) se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all', punto 5. 2.   Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.
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