Art. 6

Obblighi di segnalazione statistica su base individuale

In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi di segnalazione statistica su base individuale 1.   I soggetti dichiaranti devono segnalare i dati sul credito su base individuale a norma dei modelli nell'allegato I. 2.   I soggetti dichiaranti che sono entità giuridiche devono effettuare le segnalazioni rispetto a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell'entità giuridica. I soggetti dichiaranti che sono filiali estere devono effettuare le segnalazioni rispetto alla propria attività. 3.   Salvo il coordinamento tra le BCN competenti, se sia un'entità giuridica che la sua filiale estera sono residenti in Stati membri dichiaranti, al fine di evitare la doppia segnalazione: a) la BCN competente per l'entità giuridica può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I, qualora gli strumenti relativi siano detenuti o gestiti dalla filiale estera; b) la BCN competente per la filiale estera può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I. 4.   La BCN competente può decidere di non raccogliere informazioni con riguardo alle filiali estere che non siano residenti in uno Stato membro dichiarante e che facciano parte di un'entità giuridica che sia soggetto dichiarante.
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