Art. 5
Soglia di segnalazione
In vigore dal 18 mag 2016
Soglia di segnalazione
1. I dati sul credito sono segnalati per gli strumenti di cui all' se l'importo degli impegni del debitore è uguale o superiore a EUR 25 000 a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento.
2. L'importo degli impegni del debitore, come indicato al paragrafo 1, è calcolato come la somma dell'importo degli impegni per tutti gli strumenti del debitore in relazione all'operatore monitorato in base all'ambito dell' e degli strumenti in esso definiti.
Storico versioni
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