Art. 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 18 mag 2016
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti dagli enti creditizi residenti e dalle filiali estere residenti di enti creditizi, a prescindere dalla circostanza che siano enti vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
2. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito su base individuale in conformità degli .
3. I soggetti dichiaranti segnalano alla BCN competente.
Storico versioni
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