Art. 8
Obblighi generali per la segnalazione rafforzata
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi generali per la segnalazione rafforzata
1. I soggetti dichiaranti e le loro filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante istituiscono la struttura organizzativa necessaria e gli adeguati meccanismi di controllo interno per assicurare che i dati da segnalare su base individuale ai sensi del presente regolamento, conformemente all', siano debitamente elaborati e inoltrati.
2. Le filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante non sono soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento. I soggetti dichiaranti assicurano che tali filiali estere introducano dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'adeguata attuazione degli obblighi di segnalazione su base individuale.
3. Gli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento lasciano impregiudicati altri eventuali obblighi di segnalazione relativi a dati sul credito, vigenti o di futura introduzione, in conformità al diritto nazionale o ad altri quadri di segnalazione.
4. Le BCN possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE in un più ampio quadro di segnalazione nazionale conforme alla pertinente disciplina nazionale o dell'Unione. Tali pù ampi quadri di segnalazione più possono includere informazioni che servano anche a fini diversi da quelli statistici, quali quelli di vigilanza.
5. Le BCN possono ottenere dati sul credito da altre fonti.
6. I requisiti minimi relativi a armonizzazione, completezza, livello di dettaglio e identificazione delle controparti in relazione ai dati sul credito sono definiti nei modelli nell'allegato I.
Storico versioni
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