Art. 10
Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo
In vigore dal 18 mag 2016
Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo
1. La BCE e le BCN utilizzano i dati sul credito segnalati ai sensi del presente regolamento nei limiti e per le finalità definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Tali dati possono essere utilizzati, in particolare, per istituire e mantenere un flusso di ritorno ai sensi dell'.
2. Il presente regolamento fa salvi gli utilizzi presenti o futuri di dati sul credito che siano permessi o richiesti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, oppure di protocolli d'intesa, compresi gli scambi transfrontalieri.
Storico versioni
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