Art. 12
Accesso da parte di entità giuridiche
In vigore dal 18 mag 2016
Accesso da parte di entità giuridiche
1. Le entità giuridiche o parti di entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito hanno il diritto di accesso a tali dati presso la BCN competente. Le entità giuridiche possono inoltre chiedere ai soggetti dichiaranti di rettificare dati inesatti a esse riferiti.
2. Le BCN possono negare alle entità giuridiche o a parti di entità giuridiche l'accesso ai dati sul credito che li riguardano oggetto di segnalazione solo nella misura in cui:
a)
tale accesso violi i legittimi interessi alla riservatezza del soggetto dichiarante, per esempio per quanto riguarda le valutazioni interne sul rischio di credito, o di terzi, in particolare delle entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito; o
b)
i dati non siano stati utilizzati per istituire o rafforzare un flusso di ritorno ai sensi dell', e le BCN non siano tenute a concedere l'accesso a tali dati in forza di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
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