Art. 11

Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti

In vigore dal 18 mag 2016
Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti 1.   Le BCN hanno il diritto di fornire dati sul credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, ai soggetti dichiaranti, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Possono fornire un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi del presente regolamento, in linea con le migliori prassi e nei limiti consentiti dal quadro giuridico applicabile in materia di riservatezza. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. Essi non possono condividere i dati con altri soggetti, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria a tali fini e i dati vengano utilizzati solamente in relazione al soggetto dichiarante e il soggetto dichiarante garantisca una adeguata tutela della riservatezza sulla base di un accordo contrattuale che escluda ogni altro uso dei dati, e preveda, se possibile, l'anonimizzazione dei dati e la loro cancellazione non appena lo scopo per il quale sono stati condivisi è stato raggiunto. È vietata qualsiasi ulteriore trasmissione di dati da parte del fornitore di servizi, e qualsiasi condivisione di dati con fornitori commerciali di dati sul credito. 2.   Le BCN definiscono la portata dei dati da fornire, la procedura per fornire l'accesso agli stessi e tutte le eventuali restrizioni aggiuntive sull'utilizzo di tali dati, tenendo in considerazione il quadro giuridico nazionale e qualsiasi altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni. 3.   Il presente articolo non conferisce ai soggetti dichiaranti alcun diritto ad avere un flusso di ritorno o a ricevere informazioni specifiche da un flusso di ritorno o da altri servizi informativi forniti dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. 4.   Le BCN hanno il diritto di negare temporaneamente l'accesso da parte di un soggetto dichiarante a specifici dati sul credito derivanti da un flusso di ritorno, nel caso in cui il soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e nei casi in cui un soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi definiti al paragrafo 1. 5.   Le BCN hanno il diritto di negare ad altre BCN l'accesso ai dati granulari sul credito da esse raccolti ai fini di un flusso di ritorno. Le BCN hanno il diritto di esigere la reciprocità in relazione alla fornitura di dati granulari sul credito con ogni BCN che richiede dati da un'altra BCN ai fini di un flusso di ritorno. Le informazioni su una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante possono sempre essere utilizzate per flussi di ritorno da parte della BCN competente del soggetto dichiarante, indipendentemente del luogo di residenza dell'unità istituzionale.
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