Art. 9
Identificazione delle controparti
In vigore dal 18 mag 2016
Identificazione delle controparti
1. Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, i soggetti dichiaranti e le BCN identificano le controparti utilizzando:
a)
un codice LEI, nel caso in cui tale identificativo sia stato assegnato; o
b)
se non è stato assegnato un codice LEI, un identificativo nazionale, come specificato ulteriormente nell'allegato IV.
2. Le BCN possono ottenere le informazioni relative all'identificazione delle controparti come definite nell'allegato III tramite la segnalazione diretta da parte dei soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa o meccanismi simili con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. Le BCN definiscono gli identificativi unici che sono necessari per l'identificazione corretta delle controparti sulla base della portata delle informazioni stabilite nell'allegato III.
Storico versioni
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