Art. 13
Tempestività
In vigore dal 18 mag 2016
Tempestività
1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito come registrati alle seguenti date di riferimento per la segnalazione:
a)
per le trasmissioni mensili, all'ultimo giorno di ogni mese;
b)
per le trasmissioni trimestrali, all'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre.
2. Le BCN decidono entro quale termine e con quale frequenza ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti, al fine di rispettare le proprie scadenze per la segnalazione alla BCE, e informano in proposito i soggetti dichiaranti.
3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti circa gli obblighi di segnalazione almeno 18 mesi prima della prima data di riferimento per la segnalazione entro la quale tali soggetti devono segnalare dati ai sensi del presente regolamento, fatti salvi eventuali altri obblighi di segnalazione in conformità della legislazione nazionale o di altri quadri di segnalazione.
4. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.
5. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall', paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (11).
6. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.
7. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall', paragrafo1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
8. Le BCN trasmettono alla BCE i dati di riferimento della controparte per tutte le controparti a norma della sezione 1 del modello 1 dell'allegato I insieme alla prima trasmissione dei dati sul credito. Qualora intervenga una modifica, le BCN aggiornano i dati non oltre la trasmissione dei dati sul credito rilevanti per la prima data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la modifica ha avuto effetto. A meno che le BCN non informino i soggetti dichiaranti di aver ottenuto i dati aggiornati di riferimento della controparte da altre fonti, i soggetti dichiaranti aggiornano tali dati informando le BCN degli eventuali cambiamenti al momento richiesto dalla BCN competente, ma non oltre la data in cui i dati sul credito sono segnalati alla BCN competente per la prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla data in cui la modifica ha avuto effetto.
Storico versioni
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