Art. 14
Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 18 mag 2016
Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti dichiaranti adempiono ai propri obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi comuni in materia di trasmissione, accuratezza, precisa identificazione delle controparti e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti, in conformità al presente regolamento e ai rispettivi quadri giuridici nazionali nella misura in cui non sono incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Le BCN garantiscono che tali modalità di segnalazione: a) forniscano le informazioni statistiche richieste; e b) consentano di verificare l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
3. Le BCN possono utilizzare informazioni ottenute da ogni altra fonte, in conformità dell', paragrafo 5, per la trasmissione di dati sul credito alla BCE, nei limiti in cui le informazioni soddisfano i requisiti di qualità e di tempestività applicabili a norma del presente regolamento ai dati raccolti dai soggetti dichiaranti. In particolare, è richiesta l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.
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