Art. 16
Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta
In vigore dal 18 mag 2016
Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta
1. Al fine di assicurare la proporzionalità degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento, la BCN competente può concedere delle deroghe a soggetti dichiaranti di piccole dimensioni, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti dichiaranti a cui viene concessa una deroga in relazione all'intero importo in essere di prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (12) da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 2 %. Le deroghe possono riguardare alcuni o tutti gli obblighi di segnalazione definiti nel presente regolamento.
2. Al fine di supportare l'attuazione degli obblighi di segnalazione, la BCN competente può consentire ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni di segnalare dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori all'1o gennaio 2021 su base trimestrale invece che mensile, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti che segnalano su base trimestrale all'intero importo in essere dei prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 4 %, fatte salve le segnalazioni di dati sul credito ai sensi di ogni altra normativa.
3. Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti nella misura in cui le BCN recuperino dati provenienti da altre fonti della qualità e tempestività richieste ai sensi dell', paragrafo 3.
4. Le BCN informano dei loro obblighi di segnalazione, ai sensi dell', paragrafo 3, i seguenti soggetti dichiaranti:
a)
soggetti dichiaranti a cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1;
b)
soggetti dichiaranti che possono segnalare i dati con una frequenza di segnalazione ridotta a norma del paragrafo 2;
c)
soggetti dichiaranti che non soddisfano più le condizioni per una deroga o per la riduzione della frequenza di segnalazione a norma dei paragrafi 1 o 2.
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