Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 18 mag 2016
Sanzioni La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell', paragrafo 3.
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