Art. 20
Procedura semplificata di modifica
In vigore dal 18 mag 2016
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Storico versioni
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