Art. 20

Procedura semplificata di modifica

In vigore dal 18 mag 2016
Procedura semplificata di modifica Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:867:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura semplificata di modifica (Art. 20 Regolamento (UE) 2016/867) — Testo vigente | Portale Normativo