Art. 17

Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità

In vigore dal 18 mag 2016
Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità Le BCN svolgono la verifica e, nella misura necessaria, effettuano la raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti dichiaranti devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto dichiarante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V.
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