Art. 15

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In vigore dal 18 mag 2016
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni 1.   In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento dei rispettivi obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente delle procedure previste per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica definiti nel presente regolamento, non appena l'intenzione di attuare la fusione, la scissione o la riorganizzazione è stata pubblicata e prima che ne decorrano gli effetti. 2.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo precedente, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica mediante procedure temporanee. Tale esenzione dalle normali procedure di segnalazione non può avere una durata superiore a sei mesi decorrenti dalla data in cui è avvenuta la fusione, la scissione o la riorganizzazione. Tale esenzione lascia impregiudicato l'obbligo dell'istituzione incorporante di adempiere i propri obblighi di segnalazione in conformità al presente regolamento.
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