Art. 18 · Sanzioni

Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 18 mag 2016
Sanzioni La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell', paragrafo 3.
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