Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 gen 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s’intende un ente che appartiene a uno dei seguenti settori:
a)
banche centrali;
b)
altre IFM, che comprendono istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, e fondi comuni monetari (FCM);
2)
per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
3)
per «istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali» s’intende uno dei seguenti;
a)
gli enti creditizi la cui attività è indicata nell’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
le istituzioni finanziarie diverse da quelle di cui alla lettera a) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui al paragrafo 2.56 dell’allegato A, del regolamento (UE) n. 549/2013/del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari a essi strettamente assimilabili, come indicato nella parte 1 dell’allegato I, da parte di unità istituzionali, incluse le istituzioni diverse dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio;
c)
istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria di cui alla lettera b) sotto forma di emissione di moneta elettronica;
4)
per «ente creditizio diverso dalle IFM» s’intende l’ente creditizio la cui attività non rientra tra le attività indicate nell’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5)
per «fondi comuni monetari» o «FCM» s’intendono gli organismi di investimento collettivo che sono stati autorizzati a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1131 e che emettono quote o partecipazioni che sono strumenti strettamente assimilabili ai depositi come indicato nella parte 1 dell’allegato I al presente regolamento;
6)
per «soggetti segnalanti» s’intendono i «soggetti dichiaranti» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98.
7)
per «residente» s’intende «residente» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;
8)
per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale dello Stato membro dell’area dell’euro in cui il soggetto segnalante è residente;
9)
per «società veicolo finanziaria» o «SVF» s’intende una «società veicolo finanziaria» secondo la definizione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (12);
10)
per «cartolarizzazione» s’intende un’operazione che sia una cartolarizzazione tradizionale secondo la definizione di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); o una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) in cui vi sia il trasferimento a una SVF dei prestiti cartolarizzati;
11)
per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE (14);
12)
per «istituto di moneta elettronica» s’intende un «istituto di moneta elettronica» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE;
13)
per «svalutazione» s’intende la riduzione diretta del valore contabile di un credito nel bilancio dovuta alla diminuzione del suo valore;
14)
per «cancellazione» s’intende la riduzione dell’intero valore contabile di un credito che ne comporta l’eliminazione dal bilancio;
15)
per «gestore» s’intende un’IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi;
16)
per «posizioni infra-gruppo» si intendono prestiti a o depositi presso istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro;
17)
per «ente nella coda» s’intende un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dei dell’, paragrafi 1 e 2, o un’istituzione diversa da un’IFM cui sia stata concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera a);
18)
per «accantonamenti per perdite su crediti» s’intendono le quote accantonate dal soggetto segnalante in conformità a pratiche contabili applicabili;
19)
per «disponibilità proprie in titoli» s’intendono titoli detenuti dal soggetto segnalante emittente, derivanti da uno dei seguenti elementi:
a)
la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, registrati nel bilancio contabile del soggetto segnalante emittente;
b)
la conservazione dei titoli all’emissione o all’acquisto da parte del soggetto segnalante di titoli precedentemente venduti, non registrati nel bilancio contabile ma utilizzati o disponibili per l’utilizzo da parte dell’emittente per operazioni di mercato;
20)
per «cash pooling nozionale» s’intendono gli accordi di cash pooling forniti da un’IFM (o da IFM) a un gruppo di soggetti (i «partecipanti al pool») in cui gli interessi da corrispondere o da riscuotere da parte dell’IFM sono calcolati in conformità a una posizione netta «nozionale» di tutti i conti del pool e in cui ciascun partecipante al pool:
a)
mantiene un conto separato; e
b)
può effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti al pool senza trasferimento di fondi tra conti;
21)
per «succursale» s’intende una «succursale» secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
22)
per «cancellazione (dal bilancio)» s’intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze in essere segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I;
23)
per «cessione del credito» s’intende l’acquisizione o la cessione da parte del soggetto segnalante di un prestito o di un insieme di prestiti, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;
24)
per «fusione» s’intende l’operazione con la quale uno o più enti creditizi (istituzioni incorporate), sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione.
Storico versioni
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