Art. 4

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: 1) «impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale. Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che: a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, nonché b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico. Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, essa può essere considerata come un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2013/36/UE tale persona soddisfa le condizioni seguenti: a) i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell’impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell’impresa o dei suoi proprietari; b) l’impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari; c) i conti annuali dell’impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, a norma del diritto nazionale, alla revisione dei conti; d) quando un’impresa ha un solo proprietario, tale persona deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa dovuta al decesso del proprietario o alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile; 2) «servizi e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ che specificano: a) i contratti derivati di cui all’allegato I sezione C 6 che hanno caratteristiche di prodotti energetici all’ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica del sottostante e i «contratti derivati su prodotti energetici C 6»; b) i contratti derivati di cui alla sezione C 7 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; c) i contratti derivati di cui alla sezione C 10 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, avendo riguardo tra l’altro al fatto se questi strumenti sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione; 3) «servizi accessori»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’allegato I; 4) «consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari; 5) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione; 6) «negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna capitale proprio; 7) «market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona; 8) «gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari; 9) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori; 10) «cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II; 11) «cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale; 12) «mercato di crescita per le PMI»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI in conformità dell’; 13) «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili; 14) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato; 15) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I; 16) «contratti derivati su prodotti energetici C 6», contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati alla Sezione C 6 dell’allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante; 17) «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento; 18) «gestore del mercato»: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso; 19) «sistema multilaterale»: un sistema o meccanismo che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari; 20) «internalizzatore sistematico»: un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale; Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate dall’impresa di investimento per proprio conto mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dall’impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni dell’impresa di investimento sullo strumento finanziario specifico, oppure per dimensioni delle negoziazioni OTC svolta dall’impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni nell’Unione sullo strumento finanziario specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando un’impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici; 21) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della presente direttiva; 22) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva; 23) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva; 24) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione; 25) «mercato liquido»: il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari: a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari; b) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto; c) le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili; 26) «autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell’, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva; 27) «ente creditizio»: un ente come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013. 28) «società di gestione degli OICVM»: società di gestione come definita al’, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), 29) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari; 30) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l’impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un’impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale; 31) «partecipazione qualificata»: partecipazione in un’impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa in cui si detiene la partecipazione; 32) «impresa madre», un’impresa madre ai sensi degli , paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45); 33) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli , paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese; 34) «gruppo»: un gruppo come definito all’, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE; 35) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un’impresa figlia è considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. 36) «organo di gestione»: l’organo - o gli organi - di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente. Quando la presente direttiva fa riferimento all’organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all’interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell’organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva; 37) «alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne risponodono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell’impresa e del suo personale; 38) «negoziazione «matched principal»: una negoziazione in cui l’intermediario si interpone nella transazione tra l’acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato durante l’intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la transazione è conclusa ad un prezzo al quale l’intermediario non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente; 39) «negoziazione algoritmica»: negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite; 40) «tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza»: qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata; b) determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni; 41) «accesso elettronico diretto»: un accordo in base al quale un membro di una sede di negoziazione o un suo partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere per via elettronica ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente alla sede di negoziazione e comprende gli accordi che implicano l’utilizzo da parte della persona dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l’uso di una siffatta infrastruttura da parte di tale persona (accesso sponsorizzato); 42) «pratica di vendita abbinata»: l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. 43) «deposito strutturato»: un deposito quale definito all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (46),che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor; b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari; c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali», o d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio; 44) «valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; 45) «certificati di deposito»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato; 46) «fondi indicizzati quotati»: fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value); 47) «certificati»: i certificati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014; 48) «prodotti finanziari strutturati»: i prodotti finanziari strutturati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 28 del regolamento (UE) n. 600/2014; 49) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 29 del regolamento (UE) n. 600/2014; 50) «derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’, paragrafo 1, punto 30 del regolamento (UE) n. 600/2014; 51) «CCP»: una CCP ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; 52) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA»: soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli del regolamento (UE) n. 600/2014; 53) «fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» o «CTP»: soggetto autorizzato ai sensi della presente direttiva a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA i report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario; 54) «meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM»: soggetto autorizzato ai sensi della presente direttiva a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento; 55) «Stato membro d’origine»: a) nel caso di imprese di investimento: i) se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale; ii) se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale; b) nel caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, Stato membro in cui è situata la sua sede centrale; c) in caso di un APA, sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato: i) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale; ii) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale. 56) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento, o lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro; 57) «impresa di paesi terzi»: impresa che, se avesse la propria sede centrale o sede legale nell’Unione, sarebbe un ente creditizio che presta servizi d’investimento o svolge attività d’investimento o un’impresa di investimento; 58) «prodotto energetico all’ingrosso»: un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011; 59) «derivati su merci agricole»: i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’ e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (47); 60) «emittente sovrano»: uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito: i) l’Unione; ii) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro; iii) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; iv) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; v) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi finanziarie; o vi) la Banca europea per gli investimenti; 61) «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano; 62) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; 63) «fornitore di servizi di comunicazione dati», un APA, un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo per adeguarle agli sviluppi del mercato, alle evoluzioni tecnologiche e all’esperienza di condotte vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014 e a garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva.
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Definizioni (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo