Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, aigestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.
2. La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:
a)
autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
b)
prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
c)
autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;
d)
autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e
e)
vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
3. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
a)
, paragrafo 2, , paragrafo 3, e e da16 a 20,
b)
capo II del titolo II, escluso l’, paragrafo 2, secondo comma,
c)
capo III del titolo II, esclusi l’, paragrafi 2 e 3, e l’, paragrafi da 2 a 6 e 9,
d)
articoli da 67 a 75 e
4. Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:
a)
, paragrafo 3, e , paragrafi 2, 3 e 6
b)
articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e , e
c)
articoli da 67 a 75.
5. L’, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).
6. Gli si applicano alle persone esenti di cui all’articolo2.
7. Tutti i sistemi multilaterali per strumenti finanziari strutturati operano in conformità delle disposizioni del titolo II per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione e per i sistemi organizzati di negoziazione o delle disposizioni del titolo III per quanto riguarda i mercati regolamentati.
Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.
Fatti salvi gli del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-1