Art. 20

Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione 1.   Gli Stati membri prescrivono che un’impresa di investimentoe un gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione stabilisca dispositivi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti in un sistema organizzato di negoziazione impegnando capitale proprio dell’impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema organizzato di negoziazione o proveniente da un’entità dello stesso gruppo o persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato. 2.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione ad effettuare matched principal trading per obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e taluni derivati, esclusivamente nei casi in cui il cliente abbia acconsentito al processo. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione non effettua negoziazioni matched principal per eseguire ordini dei clienti in un sistema organizzato di negoziazione in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione stabilisce dispositivi intesi a garantire la conformità della definizione di «matched principal trading» di cui all’, paragrafo 1, punto 38). 3.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione ad effettuare negoziazione per conto proprio diversa dal matched principal trading solo in relazione a titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido. 4.   Gli Stati membri non consentono che la gestione di un sistema organizzato di negoziazione e un’internalizzazione sistematica abbiano luogo nell’ambito della stessa entità giuridica. Un sistema organizzato di negoziazione non intrattiene con un internalizzatore sistematico legami tali da permettere che gli ordini in un sistema organizzato di negoziazione e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico interagiscano fra loro. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l’interazione tra ordini in diversi sistemi organizzati di negoziazione. 5.   Gli Stati membri non impediscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione impieghino un’altra impresa di investimento per svolgere market making in tale sistema su base indipendente. Ai fini del presente articolo, si ritiene che un’impresa di investimento non svolge market making in un sistema organizzato di negoziazione su base indipendente se intrattiene stretti legami con l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce tale sistema. 6.   Gli Stati membri prescrivono che l’esecuzione degli ordini in un sistema organizzato di negoziazione sia realizzata su base discrezionale. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione esercitano la propria discrezionalità in una o entrambe delleseguenti circostanze: a) quando decidono di collocare o di ritirare un ordine sul sistema organizzato di negoziazione da essi gestito; b) quando decidono di non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nei sistemi in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente nonché degli obblighi previsti dall’. Per il sistema che abbina gli ordini dei clienti, l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione può decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all’interno del sistema. Conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 fatto salvo il paragrafo 3, per un sistema che effettua operazioni in titoli non azionari l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione da essi gestito può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in una transazione. Tale obbligo si applica fatti salvi gli . 7.   L’autorità competente può esigere, quando un’impresa di investimento o un gestore del mercato chiedono di essere autorizzati a gestire un sistema organizzato di negoziazione ovvero su base ad hoc, una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non può operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico, una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine al sistema organizzato di negoziazione e al momento e alle modalità secondo cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell’ambito di detto sistema. Inoltre, l’impresa di investimento o l’operatore di un sistema organizzato di negoziazione fornisce all’autorità competente informazioni relative al modo in cui impiegano ila negoziazione matched principal. L’autorità competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione matched principal di un’impresa d’investimento o di un gestore del mercato per assicurarsi che continui a ricadere nell’ambito della definizione di negoziazione matched principal e che tali attività non generino conflitti di interesse tra l’impresa d’investimento o l’operatore e la sua clientela. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli siano applicati alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione.
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