Art. 22

Obblighi generali in materia di vigilanza continua

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi generali in materia di vigilanza continua Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l’impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.
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Obblighi generali in materia di vigilanza continua (Art. 22 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo