Art. 21

Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale

In vigore dal 15 mag 2014
Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale 1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale stabilite nel capo I. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale. L’ESMA può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.
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Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale (Art. 21 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo