Art. 19

Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione 1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui agli , stabiliscano e attuino regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le norme di cui all’, paragrafo 3, che disciplinano l’accesso a un sistema multilaterale di negoziazione, soddisfino le condizioni stabilite all’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a) siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali è esposto, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il suo funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi; b) si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazioneefficiente e tempestivo delle operazioni eseguite nell’ambito dei loro sistemi, e c) dispongano, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il sistema è esposto. 4.   Gli Stati membri garantiscono che gli paragrafi 1, 2 e da 4 a 10, e l’ non si applichino alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all’impiego del sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione. 5.   Gli Stati membri non autorizzano le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ad eseguire ordini dei clienti impegnando capitale proprio né ad effettuare negoziazioni «matched principal».
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Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione (Art. 19 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo