Art. 16

Requisiti organizzativi

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti organizzativi 1.   Lo Stato membro d’origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione stabiliti ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e all’. 2.   Le imprese di investimento applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l’impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati, adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone. 3.   Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all’, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario e per ogni modifica significativa agli strumenti finanziari esistenti, prima della loro commercializzazione o distribuzione alla clientela. Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascuno strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso. L’impresa di investimento riesamina inoltre regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata. Le imprese di investimento emittenti mettono a disposizione dei distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target. Le imprese di investimento che offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni menzionate al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Le politiche, i processi e le disposizioni menzionate nel presente paragrafo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi, 4.   Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell’esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati. 5.   Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l’esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell’esercizio continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L’affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i loro obblighi. Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati. Ferma restandola facoltà delle autorità competenti di ottenere accesso alle comunicazioni conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. 6.   Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le attività e le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’autorità competente di espletare i propri compiti di vigilanza e realizzare le misure di attuazione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare di verificare che le imprese di investimento abbiano adempiuto tutti gli obblighi, compresi quelli nei confronti dei clienti o potenziali clienti e quelli relativi all’integrità del mercato. 7.   Le registrazioni comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse in caso di negoziazione per conto proprio e la prestazione di servizi di ordini della clientela connessi alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di tali ordini. Tali conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche comprendono anche quelle intese a concludere operazioni con negoziazione per conto proprio o nella fornitura alla clientela servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, anche se tali conversazioni o comunicazioni non conducono alla effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi. A tal fine, le imprese di investimento adottano ogni ragionevole misura per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni eletroniche effettuate con o trasmesse o ricevute dalle apparecchiature che l’impresa di investimento ha fornito a un impiegato o un contraente o ha autorizzato o consentito loro di utilizzare. Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche intercorrenti tra l’impresa di investimento e i suoi clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni saranno registrate. Tale notifica può essere effettuata una volta, prima della prestazione di servizi di investimento ai nuovi clienti e ai clienti esistenti. Le imprese di investimento non forniscono per telefono servizi e attività di investimento a clienti ai quali non sia stato precedentemente notificato che le loro conversazioni o comunicazioni telefoniche saranno registrate, qualora detti servizi e attività di investimento riguardino la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione di ordini dei clienti. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite altri canali, tuttavia tali comunicazioni devono essere effettuate su un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o documenti relativi a ordini dei clienti fatti nelle riunioni. In particolare, il contenuto delle conversazioni «frontali» con il cliente che potrebbero essere registrate mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o un contraente effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che l’impresa di investimento non sia in grado di registrare o copiare. Le registrazioni conservate a norma del presente paragrafo sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’autorità competente, per un periodo fino a sette anni. 8.   Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell’impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti finanziari dei clienti siano utilizzati dall’impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi. 9.   Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi. 10.   Un’impresa di investimento non conclude contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. 11.   In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità per l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento di avere accesso diretto alle pertinenti registrazioni, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi previsti ai paragrafi 6 e 7 per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti in materia di salvaguardia degli attivi della clientela aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 8, 9 e 10 e ai rispettivi atti delegati di cui al paragrafo 12. Tali requisiti devono essere obiettivamente giustificati e proporzionati e far fronte, ai fini della salvaguardia degli attivi e dei fondi della clientela, ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che assumono particolar importanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli della presente direttiva. Entro due mesi dalla notifica di cui al terzo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e la motivazione dei requisiti aggiuntivi. Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi purché la relativa notifica in base all’ della direttiva 2006/73/CE sia avvenuta prima del 2 luglio 2014 e purché siano soddisfatte le condizioni previste nel predetto articolo. La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo al fine di specificare i requisiti di organizzazione concreti di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo da imporre alle imprese di investimento e alle succursali di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità dell’ che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.
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